Disponiamo di personale specializzato in possesso del patentino frigoristi (PIF) ai sensi del Regolamento Europeo 303/2008, per la realizzazione di impianti di climatizzazione residenziale e commerciale (alberghi, ristoranti, bar ecc..).
Gli impianti di climatizzazione possono essere costituiti da una o più unità split a parete, a mobiletto (Fan Coil), a incasso o canalizzati e possono poi essere gestiti da telecomandi, tastiera a parete, oppure connessi alla rete per la gestione a distanza da parte dell’utente. Per quanto riguarda le attività commerciali, inoltre, è essenziale tener conto delle esigenze dei clienti e dei lavoratori. Con i climatizzatori, infatti, è possibile controllare la temperatura di ciascuna zona in modo indipendente.
Eseguiamo, inoltre, una manutenzione ordinaria all'impianto di climatizzazione: pulizia dell'unità interna ed esterna, lavaggio filtri, prodotto sanificante contro batteri, muffe ecc.., controllo pressioni e temperature di esercizio per verificare il corretto funzionamento dell'impianto. Per garantire un ottimo servizio ai nostri clienti, utilizziamo marche di altissima qualità.
L’obbligo della certificazione come IMPRESA è ora esteso alle aziende che svolgono attività di assistenza e smantellamento di impianti fissi di condizionamento,
refrigerazione e pompe di calore e di impianti antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra.
L’obbligo della certificazione come PERSONA è ora esteso alle attività di installazione, manutenzione,
riparazione e smantellamento delle celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero e di installazione,
manutenzione e riparazione di commutatori elettrici.
Viene istituita una Banca Dati sui gas fluorurati, gestita dalle Camere di Commercio,
alla quale dovranno essere comunicate le vendite di f-gas e delle apparecchiature che li contengono,
nonché le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature.
I rivenditori (grossisti/centri commerciali/catene al dettaglio) dovranno inserire i dati relativi alle vendite effettuate,
compresi i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o i numeri dei certificati delle persone fisiche
ed indicazioni sugli utilizzatori finali in caso di apparecchiature precaricate.
Si va quindi nella direzione di una maggiore tracciabilità del gas e degli impianti che lo contengono.
Il Decreto Legislativo n. 26 del 5 marzo 2013 disciplina le sanzioni per la violazione delle disposizioni previste per le apparecchiature e gli impianti contenenti alcuni gas fluorurati a effetto serra; sanzioni che, in funzione dell’articolo non rispettato, possono avere un valore economico variabile da 7000€ a 100000€.